Art. 2.
(Regolamento dell'impianto sportivo).

      1. Il regolamento dell'impianto sportivo, predisposto dalle società calcistiche ospitanti in conformità a quanto disposto con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), reca norme per garantire la sicurezza nonché il regolare e ordinato svolgimento

 

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della manifestazione sportiva prevedendo, in particolare:

          a) il divieto di possesso di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti e psicotrope e la punibilità dello stato di ubriachezza;

          b) la punibilità della turbativa dell'ordine e della sicurezza mediante la violenza o la minaccia di violenza a danno di persone o di cose, il lancio di oggetti e l'invasione di campo;

          c) il divieto di possesso di qualsiasi oggetto atto a offendere e di artifici pirotecnici;

          d) l'obbligo, per l'accesso all'impianto sportivo, del possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società calcistica, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso e il possessore dello stesso;

          e) l'allontanamento dall'impianto sportivo dello spettatore che urla o partecipa a cori inneggianti alla violenza, che inneggia o indossa colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del titolo di accesso o che non occupa il posto assegnato;

          f) l'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare il regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.

      2. Le società calcistiche ospitanti devono esporre all'interno degli impianti sportivi, in tutti i settori, copie del regolamento dell'impianto predisposto ai sensi del comma 1 e devono assicurarsi che sul retro dei titoli di accesso al medesimo impianto sia indicato che l'acquisto del titolo comporta l'assunzione dell'obbligo di rispettare il citato regolamento quale condizione indispensabile per l'accesso e per la permanenza all'interno dell'impianto.

 

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